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Assolti i fossili di Cupra MarittimaI fossili di Cupra Marittima - Cossignani prosciolto da ogni accusa Dopo quasi due anni di indagini si è concluso nel migliore dei modi per l’indagato il procedimento penale, attivato dalla Procura della Repubblica di Fermo, (Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa Iolanda Daniela Chimienti), territorialmente competente, che aveva coinvolto il dr. Tiziano Cossignani, direttore del Museo Malacologico Piceno di Cupra Marittima per il quale i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nucleo di Monza, avevano ipotizzato ben 6 capi di imputazione: ricettazione, violazioni in atti giuridici, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, violazioni in materia di alienazioni e contrabbando, per ipotetici complessivi 15 anni di reclusione. La vicenda aveva portato alla perquisizione al Museo di Cupra Marittima e al sequestro di tutti i fossili presenti, compresi 5 dinosauri di plastica che furono dissequestrati nel giro di due mesi; per protesta il Museo rimase chiuso per cinque mesi, ci furono interrogazioni parlamentari, appelli al Presidente della Repubblica, perizie su perizie, indagini che hanno coinvolto il Comune di Cupra Marittima, la Regione Marche, le Università di Ancona, Milano, Roma e Camerino, l’Agenzia delle Dogane della Liguria e della Lombardia, La Sovrintendenza ai Beni Archeologici delle Marche, della Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, tutte le scuole delle Marche, e 13 commercianti in tutta Italia. Per il procedimento sono state effettuate 4 verificate a enti espositivi e sono state coinvolte 14 Ambasciate estere; a Pechino il Dipartimento dell’Ambiente Geologico del Ministero del Territorio e delle Risorse dlla Repubblica Cinese ha convocato un gruppo di esperti dell’Università della Geoscienza cinese per valutare i reperti del Museo Malacoligico di Cupra Marittima.Sono stati percorsi dagli organi investigativi alcune migliaia di chilometri, effettuate decine e decine di interrogatori; sono state effettuate indagini patrimoniali e fiscali; 6 le istanze di dissequestro ed archiviazione dei legali del dr. Cossignani, gli avvocati Paola Rinaldi e Wakim Khuri del foro di Pesaro. Il fascicolo agli atti è composto di 2 faldoni con 1430 pagine! ed oltre 350 foto a colori.
Tribunale di Fermo Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari Decreto di archiviazione (artt.409 e ss. c.p.p.) Il G.I.P. del Tribunale di Fermo, dott.ssa Carla Moriconi, letti gli atti del procedimento in oggetto; esaminata la richiesta di archiviazione depositata dal P.M.; ritenuto - che appaiono condivisibili e che vanno perciò, richiamati i motivi posti a sostegno della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. e che non si prospetta allo stato la necessità di ulteriori indagini; - che deve, inoltre, osservarsi che la C.T. fatta eseguire dal P.M. ha escluso che i reperti di provenienza italiana abbiano un reale interesse scientifico e/o paleontologico e che, pertanto, possano ritenersi di proprietà dello stato ai sensi dell’art’art 826 c.c. e delle normative succedutesi nel tempo in materia di beni culturali, mentre, per quanto concerne i beni di provenienza estera, sono state acquisite fonti di prova della loro introduzione illegale in Italia solo con riguardo ad alcuni reperti fossili vertebrati provenienti dalla Cina; - che, nondimeno, oltre a difettare per i reperti di provenienza italiana e per la maggior parte dei beni di provenienza estera (con la sola esclusione, come si è detto, di parte di quelli di provenienza cinese) sufficienti elementi di giudizio della loro provenienza delittuosa, per tutti beni che sono stati oggetto di investigazione non sono stati acquisiti elementi certi di valutazione atti a sostenere l’accusa in giudizio neppure sotto il profilo soggettivo del delitto di cui all’art. 648 c.p., in quanto le giustificazioni fornite dall’indagato in sede di interrogatorio circa gli acquisti di detti beni, anche se in taluni casi non hanno trovato certo riscontro negli accertamenti eseguiti presso le indicate fonti di provenienza di essi, non hanno trovato neppure certe smentite, mentre le modalità di conservazione di tali beni e di loro esposizione al pubblico non confortano ugualmente l’ipotesi accusatoria. Visti gli articoli 409 e ss. c.p.p, ritenuto che le fonti di prova e gli altri elementi di giudizio acquisiti non sono idonei a sostenere in giudizio in relazione a nessuna delle ipotesi di reato formulate dalla pubblica accusa nell’iscrizione della notizia criminis, dispone l’archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. Fermo, 17.6.2009 Il giudice dott.ssa Carla Moriconi
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo Richiesta di Archiviazione Al Giudice per le Indagini Preliminari in sede
Il Pubblico Ministero Letti gli atti del procedimento penale sopra indicato Osserva quanto segue: Occorre preliminarmente distinguere tra reperti di provenienza italiana e reperti di provenienza estera. Per quanto riguarda i reperti di provenienza italiana, seppure non possa ritenersi sufficiente a dimostrare il legittimo possesso la circostanza riferita dal Cossignani (che ha dichiarato essergli stati donati da tale Offerl Spitoni di Pioraco), deve evidenziarsi che, non essendo nota la data del commesso reato (acquisto/ricezione), per il principio del “favor rei” lo stesso deve ritenersi prescritto; Per quanto riguarda i reperti di provenienza estera occorre evidenziare preliminarmente che non è possibile stabilire con certezza (se non per alcuni di essi) la esatta corrispondenza tra reperti sequestrati e quelli oggetto delle fatture di acquisto esibite dal Cossignani per dimostrare la legittimità della detenzione. Va inoltre evidenziato che in ordine alle modalità di esportazione sono stati interpellati i paesi di provenienza in ordine alle modalità di esportazione (a tal fine si rimanda alla informativa conclusiva). Nel fornire le relative risposte alcuni paesi hanno precisato che avrebbero attivato le procedure per la restituzione dei beni (Perù, Argentina, Cina; quest’ultimo paese ha specificato che i reperti fossile vertebrati – tranne la figura 11 e la scatola 78 – sono tutti tutelati dalla legge di tutela sulla protezione dei reperti archeologici della Repubblica Popolare Cinese e che gli stessi, senza l’autorizzazione del Ministero competente, non possono essere esportati e dunque sono di esclusiva proprietà della repubblica Cinese). Fatti tali premesse occorre osservare che per i reperti che non costituiscono oggetto di fattura non ci sono elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio in particolare sotto il profilo della provenienza da delitto degli stessi. E ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché non è possibile, in assenza di ulteriori elementi in tal senso (ad eccezione della manacanza di qualsiasi documentazione che dimostri la lecita esportazione dai paesi di provenienza), sostenere che gli stessi siano stati fatti entrare nel territorio dello Stato italiano eludendo i controlli di frontiera e quindi i diritti di confine e siano pertanto provento del delitto di contrabbando; in secondo luogo perché anche a volre pervenire a questa conclusione, non è possibile stabilire l’ammontare dei diritti di confine elusi e dunque stabilire se l’illecita condotta presupposta di contrabbando assuma rilievo penale ovvero configuri un mero illecito amministrativo (cfr art. 295bi D.P.R. 43/1973). Per completezza si evidenzia che neppure sono stati acquisiti elementi idenei a dimostrare il dolo necessario per la sussistenza del delitto di cui all’art. 648 c.p.: le modalità di conservazione di tali beni (non già occultati ma esposti in luogo aperto al pubblico ed ampiamente pubblicizzato), in assenza di elementi di segno contrario (ad esempio l’aver commissionato l’importazione dei reperti, ecc.) portano a ritenere la buona fede dell’indagato facendo al più propendere per una condotta negligente o imprudente. Ma quanto precedentemente osservato in ordine alla sussistenza del delitto presupposto non consente neppure di ipotizzare il reato di cui all’art. 712 c.p.. Infine in assenza di qualsiasi documentazione e quindi di qualsiasi elemento per stabilire con certezza il momento di acquisto/ricezione degli stssi da parte dell’indagato, il delitto di cui all’art. 648 c.p. dovrebbe ritenersi estinto per intervenuta prescrizione stante il principio del favor rei. Analoghe considerazioni valgono per quei reperti per i quali è invece possibile stabilire la corrispondenza con quelli di cui alle fatture esibite (quanto meno in via approssimativa atteso che per alcuni lo stesso indagato ha dichiarato di non poter riferire con certezza che i reperti indicati in fattura corrispondono a quelli sequestrati ben potedo alcuni essere stati venduti). Anche per tali reperti infatti la mancanza di documentazione di provenienza (che attesti la legittima esportazione dai paesi di origine) e doganale non è da sola sufficiente, per le motivazioni sopra esposte, a configurare il presupposto delitto di contrabbando e dunque a sostenere che si tratti di beni provenienti da delitto (fatt……). Varrebbero, peraltro, le stesse osservazioni sopra esposte in punto di elemento psicologico del reato. ……. Per i motivi sopra esposti in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 648 c.p., e ritenendo non sussistere altre condotte penalmente rilevanti<; CHIEDE Disposrsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Fermo, li 20.4.2009. Il Sost. Procuratore delle Repubblica Dott.ssa Iolanda Daniela Chimienti
Dichiarazioni del dr. Tiziano Cossignani “Si è concluso un incubo durato quasi due anni, ho sempre avuto fiducia nei Carabinieri del Nucleo Tutela Beni Culturali dello Stato Italiano, che con certosina tenacia hanno sviscerato le problematiche dei fossili governate da leggi che necessitano di una immediata revisione; ho sempre avuto fiducia nella giustizia e devo dire che i provvedimenti della Dott.ssa Chimienti e della Dott.ssa Moriconi sono stati saggi ed illuminati. Esemplare ed onesta la perizia del prof. Umberto Nicosia della Sapienza di Roma. Ho dato incarico ai miei legali Paola Rinaldi e Wakim Khuri del foro di Pesaro, che ringrazio per l’assistenza durante tutto il procedimento e gli interrogatori, di richiedere il risarcimento dei danni materiali, morali e d’immagine al professore universitario di Milano, identificato nel fascicolo delle indagini, che con una sua segnalazione ai Carabinieri ha innescato tutto il procedimento, danni quantificati in 2 milioni di euro.”
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